euro… valori bollati


 

Not. Gaetano Petrelli

 

I valori bollati che rechino solo il valore in lire potranno essere utilizzati fino al 28 febbraio 2002.

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (in G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito in legge 23 novembre 2001 n. 409 (in G.U. n. 274 del 24.11.2001), detti valori possono essere rimborsati ai rivenditori  autorizzati,  entro il 28 febbraio 2002.

 

Transitoriamente, a partire dal 1° marzo 2002, dovranno essere utilizzati i valori bollati con doppia indicazione dei valori in lire ed in euro, fino all’approvazione della nuova tariffa dell’imposta di bollo (prevista dall’art. 1-bis, comma 3, del suddetto D.L.).

 

Una volta che tale tariffa sia entrata in vigore, i valori bollati preesistenti potranno essere sostituiti entro la fine del secondo mese successivo.